Art. 27.
(Fondi per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani).

      1. Entro il 31 dicembre 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le pari opportunità e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stipula una convenzione con l'Associazione bancaria italiana relativa all'erogazione, da parte di banche ed istituti finanziari, della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 25 ai beneficiari individuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 3. La convenzione stabilisce altresì un tasso di interesse sui crediti omogeneo su tutto

 

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il territorio nazionale. L'onere degli interessi e la garanzia per la copertura dei rischi sui crediti, nonché dell'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto, sono posti a carico dei fondi di cui al comma 3.
      2. Per un periodo sperimentale di due anni, entro il 31 marzo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una somma determinata annualmente in misura pari al gettito, relativo all'anno precedente, dell'imposta sulle successioni e donazioni, che è ripristinata nelle misure e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 18 ottobre 2001, n. 383; conseguentemente, l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della citata legge n. 383 del 2001 sono abrogati. Il riparto è effettuato in relazione al numero dei cittadini italiani, residenti nei territori delle singole regioni o province autonome, che compiono diciotto anni di età nel corso dell'anno e al reddito pro capite medio di ogni singola regione o provincia autonoma relativo all'anno precedente.
      3. Entro tre mesi dall'attribuzione delle somme ripartite secondo le modalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri atti, provvedono:

          a) ad istituire con le somme di cui all'alinea un fondo per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani, di seguito denominato «fondo», destinato alla copertura degli oneri relativi agli interessi e ai rischi sui crediti erogati ai sensi del comma 1 e degli oneri derivanti dall'eventuale erogazione di parte della dotazione finanziaria di capitale a titolo di contributo a fondo perduto;

          b) a stabilire le modalità per il cofinanziamento del fondo da parte di enti territoriali e locali nonché da parte di privati cittadini, società, associazioni ed

 

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enti, tra i quali gli enti conferenti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

          c) alla definizione delle modalità di attribuzione dei benefìci di cui all'articolo 25 in base alla graduatoria regionale di cui alla lettera g) del presente comma, fino a concorrenza delle risorse del fondo;

          d) a stabilire l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale di cui all'articolo 25 destinata all'avviamento di un'attività imprenditoriale o professionale e l'ammontare della dotazione finanziaria di capitale destinata alla formazione post-secondaria qualificata;

          e) a stabilire, in assenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26, eventuali modalità specifiche e controllate di erogazione dei benefìci di cui al presente titolo, da attuare con la collaborazione dei servizi di assistenza sociale;

          f) a stabilire, in casi particolari, relativi a specifiche e limitate condizioni, eventuali deroghe al limite di età di cui al comma 2 dell'articolo 26;

          g) a definire le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali o provinciali, pubblicate entro un mese dal termine di presentazione delle domande, tenendo conto: del fabbisogno di figure professionali e di nuove attività per la produzione di beni e di servizi evidenziato dal documento di cui al comma 5 dell'articolo 26; della situazione economica del richiedente relativa al nucleo familiare, definita secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni; della data di presentazione della domanda;

          h) a definire i criteri per il monitoraggio dell'effettivo utilizzo delle dotazioni finanziarie di capitale erogate per le finalità di cui al presente titolo;

          i) a definire le modalità per il rimborso della dotazione finanziaria di capitale tenendo conto del reddito dichiarato dai beneficiari nell'anno fiscale precedente

 

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la data stabilita per il rimborso, prevedendo eventuali dilazioni e rateizzazioni.

      4. Dopo la lettera o) del comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante norme sugli oneri di utilità sociale deducibili, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

          «o-bis) le erogazioni liberali in denaro a favore dei fondi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'eguaglianza delle opportunità dei giovani».

      5. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione delle risorse dei fondi non utilizzate entro il 31 dicembre dell'anno precedente, tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che hanno utilizzato interamente le somme assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.